Il Pettirosso di Paoli a “Che tempo che fa”: La poesia spiegata ai cretini

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Il Pettirosso di Paoli a “Che tempo che fa”: La poesia spiegata ai cretini

DI Roberta Lerici

Gino Paoli, ospite stasera alla trasmissione su Rai tre “Che Tempo che fa”, per presentare il suo album “Storie”, ha risposto alla domanda di Fazio riguardo le polemiche che ha suscitato la sua canzone “Il Pettirosso”, criticatissima per il suo sottinteso perdono al pedofilo protagonista del testo. Ho ascoltato attentamente le parole di Gino Paoli, ma devo dire che nulla di ciò che ha detto mi ha convinto. Io che rispetto gli artisti per essere cresciuta insieme agli artisti, non ho trovato nulla di ciò che ha detto Paoli artisticamente convincente. Perchè, se è vero, che ”l’arte non deve dare risposte ma suscitare domande” , se è vero che “si deve provare pietà per l’ultimo della terra e non per qualcuno che appare  come Gesù Cristo, perchè sarebbe troppo facile”, Paoli omette di dire che nella sua canzone la pietà di cui parla è esercitata da una bambina su cui è stata tentata una violenza sessuale. 

E quella bambina, neppure nella più alata visione poetica, potrebbe mai perdonare il suo aguzzino. Sono gli adulti a dover esercitare il perdono, se ne sono capaci, non i bambini.

Ma Paoli questo non lo dice e nel proseguire la spiegazione confonde la follia con la pedofilia. Così parla della comprensione che si deve ai “pazzi”, parla dei manicomi. Allora, scopriamo che il protagonista della sua canzone non sarebbe un pedofilo, ma un pazzo. Non è così, perchè in un tribunale, un pazzo potrebbe essere dichiarato incapace di intendere e di volere, mentre la maggior parte dei pedofili, no. Ecco la differenza fra l’arte e la bugia: suscitare domande sulla base di un assunto falso è, a mio avviso,  il fallimento dell’arte. O meglio, l’assenza dell’arte. E in tutto questo parlare, spiegare, alla fine Paoli ha letto il pezzo incriminato della sua canzone:

 ”Aveva gli occhi come un pettirosso/era una donna di undici anni e mezzo – recita il testo – si alzò la gonna per saltare il fosso/aveva addosso un vestitino rosso. Mentre passava in mezzo a quel giardino/di settant’anni incontrò un bambino/voleva ancora afferrare tutto/e non sapeva cos’é bello e cos’é brutto/e l’afferrò con cattiveria/lei si trovò le gambe in aria/lui che cercava cosa fare/c’era paura e c’era male”. Il testo prosegue così: “E il male lo afferrò proprio nel cuore/come succede con il primo amore/e lei allora lo prese tra le braccia/con le manine gli accarezzò la faccia/così per sempre si addormentò per riposare/come un bambino stanco di giocare”.

Il risultato è agghiacciante, come agghiacciante sono la pedofilia e coloro che la confondono con l’arte.

Davvero illuminante la spiegazione che Gino Paoli ha dato stasera della sua canzone   “Il pettirosso”. Noi che siamo digiuni di arte e di poesia, abbiamo potuto bearci di una lezione gratuita ad opera di un poeta in persona. Abbiamo così appreso che dalla nostra società è scomparsa la pietà per il mostro, e che provare pietà per un mostro è più difficile ma più importante che provare pietà per i buoni. Abbiamo appreso che la poesia è fatta di contrasti, e che i pazzi e i pedofili sono più o meno la stessa cosa. Onestamente credo che di questa lezione avremmfatto volentieri a meno. Soprattutto, avremmo potuto fare a meno di sentire recitare la violenza su di una bambina che, di fronte al suo carnefice, si commuove addirittura. Disgustosa performance, quella di stasera. Altamente diseducativa, altamente non artistica e del tutto priva di poesia.

Fonte:Il Pettirosso di Paoli a “Che tempo che fa”: La poesia spiega ta ai cretini « Wildgreta, il blog.

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Meditazione: cura la depressione tanto quanto i farmaci

meditazione

Le tecniche di meditazione buddista possono essere efficaci quanto i farmaci nel trattamento della depressione. La buona notizia arriva da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica “Journal of Consulting and Clinical Psychology”.

Nel corso dello studio 123 pazienti sono stati sottoposti ad un trattamento di Terapia cognitiva basata sulla consapevolezza e che sostanzialmente induce i pazienti a focalizzarsi sul presente senza trastullarsi con i ricordi del passato o angosciarsi con le incertezze del futuro.

Quindici mesi dopo un esperimento condotto per otto settimane, il 47% dei pazienti con una depressione di lungo termine e che si erano sottoposti alla Terapia cognitiva hanno avuto una ricaduta rispetto al 60% dei pazienti curati con farmaci anti-depressivi.

Il segreto del successo, secondo gli autori dello studio, sta nel fatto che la terapia insegna ai pazienti delle vere e proprie tecniche di rilassamento che rappresentano degli strumenti di sopravvivenza che servono sempre nella vita e a cui tutti possiamo ricorrere al momento del bisogno.

I farmaci, invece, ci aiutano a superare la crisi depressiva, ma una volta terminato il trattamento, il rischio di una ricaduta è più forte.

I pazienti che hanno sperimentato il potere della meditazione sono entusiasti e spiegano che il loro modo di vedere la vita è cambiato. Riescono a gestire meglio i pensieri ricorrenti e soprattutto sono più positivi.

Fonte: BenessereBlog

Buddhist Trance Dance

AUM Meditation

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Di seguito, il testo integrale della proposta n° 2941: XV LEGISLATURA

Di seguito, il testo integrale della proposta n° 2941: XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI    N. 2941


 



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 PROPOSTA DI LEGGEd’iniziativa dei deputatiPEDRINI, ASTORE, COSTANTINI, LEOLUCA ORLANDO, D’ULIZIA, CIRO ALFANO, BONO, CALGARO, D’IPPOLITO VITALE, LONGHI, MAZZOCCHIModifiche al codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia, della pedopornografia e degli abusi sui minori. Istituzione di una Commissione parlamentare per gli interventi in materia di pedofilia, pedopornografia e reati contro i minoriPresentata il 23 luglio 2007       Onorevoli Colleghi! – All’inizio del 2007, durante le giornate per l’apertura dell’anno giudiziario, in tutte le procure d’Italia sono stati divulgati i dati riguardanti i crimini commessi durante l’anno precedente. Dall’analisi di questi dati emerge che in Italia si sono registrati casi di abusi sessuali sui bambini per ben il 30 per cento in più, rispetto agli anni precedenti.
      Si è inoltre mantenuta drammaticamente bassa l’età media delle vittime di abuso, che va così da zero a cinque anni. Sempre dai suddetti dati si legge che le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto, il Lazio e la Campania.
      Nel 2006 sono state aperte circa 3.000 inchieste legate a minori scomparsi, il 20 per cento dei quali non viene più ritrovato, con il grave sospetto che molti di loro possano essere finiti nei giri delle reti pedopornografiche.
      Solo nel primo semestre del 2006 i siti, collettivi o individuali, pro-pedofilia hanno avuto un incremento del 300 per cento.
      Secondo quanto emerge da uno studio fatto sui pedofili: su un campione di ben 443 pedofili accertati, risulta che il 67 per
 



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 cento, pari quindi a 299 abusanti, sia rimasto in stato di libertà, con l’aggravante di continuare a rimanere nella maggior parte dei casi a contatto diretto con i bambini.
      Sono in drammatico aumento anche i crimini legati alla pedofilia in internet, dove, secondo quanto riferito da associazioni che si battono contro la diffusione della pedofilia e da responsabili delle Forze di polizia, un sito pedopornografico, se ritenuto «di buona qualità», produce un introito giornaliero di almeno 90.000 euro, mentre il costo medio di una foto pedopornografica spazia invece tra i 30 e i 100 euro.
      È necessario, con riguardo alla necessità di contrastare la diffusione della pedofilia, riflettere attentamente su internet e sulla diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione.
      A questo proposito, non si può non ricordare che nella trasformazione epocale che il mondo a livello planetario ha vissuto alla fine degli anni ‘80 dello scorso secolo, certamente un ruolo importante, più di quello che comunemente si tende a riconoscere, hanno giocato proprio le comunicazioni e, in particolare, l’affermazione di una loro nuova caratteristica: che la gestione e la creazione di comunicazione fosse adesso destinata ad essere gestita dal singolo cittadino. La rete internet porta con se questa particolare caratteristica: la grande possibilità che con internet la comunicazione sia gestibile, fruibile e addirittura generabile dal singolo cittadino.
      Tale nuova realtà necessita, però, di un’attenta riflessione, senza nasconderci la necessità che tale trasformazione possa e vada in alcuni casi controllata.
      È un confine labile quello su cui ci muoviamo, un confine tra l’affermazione e la difesa del principio di libertà di comunicazione e la necessità di controllarla. Comprendiamo tutti quanto sia difficile muoversi su questo confine. Eppure il legislatore ha il dovere di farlo allorquando l’individuo ha bisogno di aiuto.
      Non possiamo permettere che le nuove conquiste tecnologiche e culturali possano diventare lo strumento per la diffusione e l’espansione di crimini efferati come la pedofilia. Internet non può diventare il rifugio, lo strumento per crimini aberranti, dei pedofili. È necessario intervenire con decisione, responsabilità e misura.
      La pedofilia non è, d’altra parte, solo questione penale, legata esclusivamente alla dimensione del crimine. È prima ancora questione culturale. Deve diventare un crimine esecrabile nella coscienza collettiva, nell’humus di un popolo, una questione svilente, umiliante, vergognosa, dalla quale fuggire, come una peste sociale.
      Per questo i mezzi di comunicazione giocano un ruolo determinante. La coscienza di un popolo si forma anche grazie alla diffusione di determinati messaggi che non possono essere limitati, nel caso del contrasto alla pedofilia, così come per altri fenomeni, ma devono essere invece una costante, un punto di riferimento, un richiamo continuo, nel modo di comunicazione dei media.
      I mezzi di conunicazione di ogni genere, in primo luogo, devono assolvere a un ruolo di formazione culturale, di prevenzione contro il crimine della pedofilia e possono farlo attraverso, non solo l’affermazione di un’impostazione di generale e continuo ruolo pedagogico, ma anche grazie a campagne, mirate e differenziate nei metodi, di sensibilizzazione all’emarginazione e alla ghettizzazione del pedofilo.
      Questo tipo di intervento è fondamentale soprattutto per le nuove generazioni, per chi oggi bambino crescerà acquisendo come patrimonio certo e indiscutibile quello della mostruosità delle pratiche pedofile.
      Oggi siamo purtroppo distanti da tale realtà, sappiamo, infatti, che sette bambini su dieci navigano da soli senza alcun controllo da parte di adulti e che il 70 per cento degli «agganci» da parte di pedofili avviene nelle chat.
      Nel mondo, secondo un report delle Nazioni Unite ogni anno si stima che la cifra dei bambini violentati sia intorno ai 150 milioni. Il precedente segretario generale dell’ONU, Kofi Annan, ha suggerito
 



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 ad ogni Paese di adottare «drastiche misure di contrasto a tale turpe fenomeno».
      L’Italia persiste ad essere uno dei Paesi ad esportazione di turisti sessuali. Anche su questo riteniamo sia necessario riflettere per focalizzare gli strumenti di intervento più adeguati.
      Nell’Europa orientale ancora oggi ci sono 1.500.000 bambini che vivono fuori dalla famiglia, 900.000 dei quali sono rinchiusi in istituti, spesso in condizioni ai limiti della sopravvivenza. Solamente lo scorso anno in Romania sono stati abbandonati in strada circa 9.000 bambini.
      In grandi città italiane è ormai diffuso e incredibilmente tollerato che vi siano zone dedicate alla prostituzione di minori.
      La scuola deve essere un’altra protagonista della lotta alla pedofilia, probabilmente il fulcro, il settore più importante per debellare il vergognoso fenomeno dalla nostra società. È nelle scuole che si gioca una partita importante, sotto l’aspetto formativo, culturale, preventivo.
      Nelle scuole deve affermarsi una logica di collaborazione affinché qualsiasi area grigia sia cancellata e non sopravvivano omissioni, paure, connivenze di qualsiasi genere.
      Gli operatori scolastici e gli insegnanti devono diventare le prime sentinelle contro le pratiche pedofile, possono essere loro a individuarne la presenza e devono essere loro a denunciarne l’esistenza.
      Tale opera di intervento preventivo, sia culturale che formativo, nonché tale azione di avvistamento, di qualsiasi eventuale pericolo, non può essere demandato solo agli insegnanti e agli operatori scolastici. Qualsiasi operatore che abbia avuto notizia, nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, di un possibile reato commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, deve essere messo di fronte all’obbligo di denuncia.
      Tale obbligo non può ammettere deroghe o riserve alcune. Tutti, nessuno escluso, devono sostenere la protezione dei minori, dei più piccoli e la loro difesa, è necessario poter contare sulla collaborazione attiva di tutti i soggetti possibili, ancora di più di quelli che hanno la possibilità di vivere vicino ai bambini e, dunque, hanno il dovere di proteggerli contro la brutalità, la vigliaccheria e l’infamia della pedofilia.
      Si deve intervenire con la massima energia a difesa dei più deboli. Per questo, si propone che tutti abbiano il dovere di denunciare qualsiasi atto di violenza contro i minori di cui siano a conoscenza.
      Lo spirito di questa proposta è certo quello di formare, di prevenire, nella consapevolezza che per sconfiggere l’orrore della pedofilia oltre che curare è necessario anche reprimere e punire. Per questo si propongono, quindi, diverse norme di modifica al codice penale e al codice di procedura penale. Senza ipocrisie, si deve puntare a inasprire le pene per comportamenti legati alle pratiche pedofile, con la convinzione che anche questo sia utile a debellare uno dei peggiori orrori che segnano la nostra collettività.
      Il garantismo, che sovrasta il nostro sistema, non deve costituire un ostacolo alla semplificazione delle procedure di intervento, anzi, quando la posta in gioco è la garanzia di bambini indifesi, velocità e determinazione devono necessariamente prevalere su ogni tecnicismo.
      La presente proposta di legge è divisa in tre capi, il capo I prevede norme preventive e consta di sette articoli.
      Con l’articolo 1 si rimanda a un decreto del Ministro della pubblica istruzione la realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e non docente nelle scuole, nonché azioni di formazione e assistenza per i genitori, finalizzati ad una puntuale informazione. La norma coinvolge il personale e i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Infatti siamo convinti che la conoscenza del fenomeno, negli ambiti più vicini ai bambini, rappresenta la migliore forma di prevenzione e fornisce i mezzi per un tempestivo intervento di contrasto. La scuola, in particolare, essendo il luogo privilegiato di osservazione del minore, deve garantire un’efficace prevenzione mediante la responsabilizzazione degli insegnanti,
 



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 troppo spesso impreparati nell’affrontare episodi di abuso sui minori.
      All’articolo 2 si rende più tempestiva l’adozione del provvedimento di sospensione cautelare nei confronti del personale docente e non docente sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale a danno dei minori, in quanto il dirigente scolastico o il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale interviene immediatamente, per poi comunicarlo all’autorità giudiziaria.
      L’articolo 3 dispone il divieto di creare siti internet il cui contenuto sia finalizzato all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori pena l’oscuramento dei siti, e i responsabili della violazione sono sottoposti a pene detentive e a una multa onerosa. Il divieto è esteso per ogni canale di comunicazione che intende perseguire lo stesso fine.
      L’articolo 4 prevede l’inserimento di filtri anche sui servizi di internet messaging e di tipo chat, in quanto un alto numero di adescamenti di minorenni sulla rete avviene attraverso tali servizi. L’instant messaging è un’architettura client-server per inviare e conservare messaggi e contenuti. Il server gestisce e supporta tutta la comunicazione cliente-utente ed è mantenuto da un internet service provider (ISP), una struttura commerciale o un’organizzazione che offre agli utenti casalinghi o ad altre imprese accesso a internet con i relativi servizi. Dopo l’autenticazione, i messaggi viaggiano in chiaro, non sono criptati e sono sempre inviati attraverso internet. L’internet protocol (IP) è un numero che identifica univocamente nell’ambito di una singola rete i dispositivi collegati con una rete informatica che utilizza lo standard IP: ciascun dispositivo ha, quindi, il suo indirizzo. Semplificando, un indirizzo IP può essere visto come l’equivalente di un indirizzo stradale o un numero telefonico dei dispositivi collegati su internet.
      All’articolo 5 si istituisce presso la procura della Repubblica di ogni capoluogo di regione un apposito ufficio dove un pool di magistrati ha la competenza specifica a trattare le ipotesi di reati sessuali perpetrati a danno dei minori, anche stranieri. Concentrare le suddette ipotesi di reato in un unico ufficio consente inoltre un miglior e più efficace coordinamento delle indagini delle Forze di polizia.
      All’articolo 6 è prevista l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo permanente, composto da esperti di ogni utile settore, con il compito di individuare azioni e strumenti per una corretta informazione e un’adeguata prevenzione del fenomeno della pedofilia.
      L’articolo 7 dispone l’estensione della misura preventiva della sorveglianza speciale ai soggetti che siano stati anche solo rinviati a giudizio per reati di pedofilia, quindi, in sostanza, privi di precedenti penali. Il motivo di tale previsione è nel fatto che, riguardo ai fenomeni di pedofilia è difficile l’individuazione di tali soggetti, e ancora più difficile è acquisire testimonianze, data la giovane età delle vittime. Così, anche se un eventuale procedimento penale dovesse risolversi a favore del presunto pedofilo, il sistema preventivo permetterebbe comunque di controllarlo con strumenti incisivi che, limitando notevolmente la libertà di movimento, potrebbero costituire un efficace ostacolo a un comportamento patologico che risulta sordo, per sua stessa natura, a qualsiasi tentativo di riabilitazione.
      Il capo II (articoli 8-14) apporta, tra l’altro, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e consta di sette articoli.
      All’articolo 8 si dispone l’introduzione di una nuova fattispecie di reato nel codice penale, al fine di combattere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia, soprattutto per la loro natura di azione di plagio. La fattispecie dell’apologia della pedofilia non è prevista espressamente dalla legislazione vigente. Lo scopo principale che si vuole perseguire creando la nuova fattispecie di apologia di reato riferita alla pedofilia e alla pedopornografia culturale consiste nel voler anticipare la soglia di tutela prevista nel nostro sistema penale, sanzionando, per ciò stesso, indipendentemente dalla commissione
 



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 del reato propagandato, condotte che arrecano offesa a quei valori, socialmente e universalmente ritenuti tali. La nuova figura di reato è ravvisabile nella condotta di tutti coloro che, servendosi di qualsiasi mezzo e forma di espressione, compreso il mezzo telematico, legittimano pubblicamente, diffondono giudizi atti a legittimare, istigano alla commissione o effettuano apologia delle condotte contemplate negli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies (corruzione di minorenne) del codice penale.
      All’articolo 9, in ragione del fatto che si giudicano queste condotte particolarmente riprovevoli, si esclude la possibilità di chiedere il patteggiamento per gli imputati del reato di cui all’articolo 414-bis del codice penale, inserito dall’articolo 8 della presente proposta di legge.
      L’articolo 10 introduce, a carico di chiunque abbia il compito di vigilare su un minore, l’obbligo di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale in danno di minore. È fondamentale che tutte le istituzioni educative e sociali si adoperino affinché il minore sia adeguatamente tutelato. Proprio in tali casi la scuola, al pari delle altre istituzioni, ha il compito di intervenire, comunicando all’autorità giudiziaria ogni situazione che potrebbe vedere coinvolto il minore come probabile vittima di un reato.
      All’articolo 11 si modificano le sanzioni già previste dal codice penale, inoltre si introduce il divieto per il condannato di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa, nonché si prevede, nel caso in cui il denunciato sia un genitore, che gli incontri siano opportunamente protetti; questo perché di fronte ad un caso di denuncia di abusi sessuali, altre garanzie necessariamente devono soccombere. Sono previste pene accessorie che vietano al condannato di tornare a vivere nei luoghi ove risiede la vittima. Infine, si dispone un necessario coordinamento tra il tribunale per i minorenni e la procura della Repubblica che si occupano della stessa notizia di reato. Inoltre, la punibilità del reo per i reati ex articolo 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne) non è subordinata alla presentazione della querela della persona offesa dal reato. È inoltre dichiarata l’imprescrittibilità dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale.
      Con l’articolo 12 si introducono vincoli all’applicazione dell’articolo 609-nonies e di altri articoli del codice penale che prevedono la liberazione anticipata e altri benefìci. Inoltre si introduce, in caso di condanna, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      All’articolo 13 si introduce la pena della reclusione da tre a sei anni in caso di falsa denuncia o di simulazione di tracce dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale.
      L’articolo 14 dispone, con modifica all’articolo 266 del codice di procedura penale, che l’intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai delitti previsti nel caso di adescamento di minorenni per via telematica. 
 Il capo III è composto da un unico articolo.
      L’articolo 15 prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale, i cui compiti sono elencati al comma 1 e la cui relazione annuale al Parlamento costituisce la base autorevole per ogni iniziativa da parte del Governo per contrastare efficacemente il fenomeno della pedofilia, a livello nazionale e nelle competenti sedi comunitarie e internazionali.
 



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  PROPOSTA DI LEGGECapo INORME PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIAArt. 1.(Formazione del personale docente e non docente).      1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere obbligatorio del tavolo permanente di cui all’articolo 6, dispone la realizzazione di azioni di formazione del personale docente e del personale non docente delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie per la prevenzione dei reati di pedofilia, nonché azioni di formazione e di assistenza ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Art. 2.(Sospensione immediata del personale docente e non docente sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale su minori).      1. Il comma 4 dell’articolo 506 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:       «4. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, soprattutto nei casi in cui il personale docente e non docente sia sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale a danno di minori,  



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 la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico o dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato all’autorità giudiziaria per la convalida o la revoca entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. La sospensione di cui al presente comma non produce effetti sul trattamento economico del dipendente». Art. 3.(Internet e mezzi di comunicazione).      1. È vietato creare siti nella rete internet il cui contenuto sia finalizzato, direttamente o indirettamente, alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di avvisi, annunci o messaggi anche pubblicitari diretti all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di soggetti minori di anni diciotto.
      2. I divieti di cui al comma 1 si estendono a qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la telefonia mobile.
      3. Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 a euro 50.000.
      4. Gli organi competenti delle Forze di polizia dispongono l’oscuramento dei siti della rete internet o di qualsiasi mezzo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, i cui contenuti siano ritenuti palesemente illeciti ai sensi del comma 1, dandone immediata comunicazione all’autorità giudiziaria. Il ricorso avverso l’oscuramento non può essere sottoposto ad alcuna condizione sospensiva.
Art. 4.(Strumenti di filtraggio in internet).      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, al fine di  



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 prevedere l’estensione degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, anche ai servizi di internet messaging e di tipo chat, prevedendo altresì l’intercettazione dei contenuti di natura pedopornografica delle comunicazioni in chiaro tra gli utenti e la segnalazione del relativo indirizzo internet protocol (IP) alle Forze dell’ordine.
      2. Gli strumenti di filtraggio di cui al comma 1 si basano su parole chiave correlate a reati di pedofilia e i contenuti intercettati sono conservati all’interno di log files per un periodo di tempo adeguato per le indagini.
Art. 5.(Ufficio antipedofilia).      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la procura della Repubblica di ogni capoluogo di regione, è istituito un ufficio di magistrati con competenza specifica ed esclusiva a trattare i reati di cui all’articolo 609-quater del codice penale, anche al fine di un miglior coordinamento degli uffici delle Forze di polizia che si occupano delle indagini.
      2. Nel caso di reati sessuali perpetrati a danno di minori stranieri, l’ufficio di cui al comma 1 dispone, ove necessario, la sospensione della partenza dall’Italia del minore straniero sino al completo accertamento del reato, adottando ogni provvedimento necessario alla tutela dello stesso anche in ottemperanza alle norme internazionali e, in particolare, alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 6.(Tavolo permanente).      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro due mesi  



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 dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo permanente per la lotta contro i reati di pedopornografia realizzati anche attraverso internet, di seguito denominato «tavolo permanente». Il tavolo permanente è composto da esperti nominati dal Ministero dell’interno, dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della salute, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministro delle politiche per la famiglia, dai rappresentanti delle associazioni attive nella lotta e nel contrasto dei reati e degli abusi contro i minori e da esperti di psicologia infantile e sessuologia, dalle società che operano nei settori degli internet provider, dei servizi postali, della telefonia fissa e mobile, dai rappresentanti dei produttori della pubblicità televisiva e dalle associazioni televisive. La partecipazione al tavolo permanente è gratuita.
      2. Nello stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti i compiti del tavolo permanente miranti anche a individuare azioni e strumenti per una corretta informazione e un’adeguata prevenzione del fenomeno della pedofilia e studi e analisi volti a facilitare l’armonizzazione delle norme di contrasto contro i reati di pedopornografia a livello internazionale.
      3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 3 dell’articolo 3 sono devoluti ad un fondo speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sulle attività svolte dal tavolo permanente.
Art. 7.(Sorveglianza speciale).      1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,  



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 è aggiunto, in fine, il seguente numero:       «3-bis) coloro che, già rinviati a giudizio per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, per i loro comportamenti debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale di minori». Capo IISANZIONI PENALIArt. 8.(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale).      1. Dopo l’articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:       «Art. 414-bis. – (Pedofilia e pedopornografia culturale). – Chiunque, con qualsiasi mezzo o forme di espressione, promuova o legittimi pubblicamente o ancora diffonda giudizi di favore o legittimanti, istighi a commettere o effettui apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dieci anni». Art. 9.(Esclusione dell’applicazione della pena su richiesta delle parti).      1. Agli imputati per il reato previsto dall’articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 8 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale.  



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 Art. 10.(Omessa denuncia di reato in danno di minore).      1. Dopo l’articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:       «Art. 364-bis. – (Omessa denuncia di reato in danno di minore). – Chiunque abbia avuto notizia, nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all’autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la reclusione fino a tre anni». Art. 11.(Ulteriori modificazioni al codice penale).      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:           a) all’articolo 600-bis, secondo comma, le parole: «di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dai dieci ai diciotto anni», le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni» e le parole: «con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa non inferiore a euro 10.000»;           b) all’articolo 600-bis, terzo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni e con la multa non inferiore a euro 10.000»;           c) all’articolo 600-ter, terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni» e le parole: «con la multa da euro 2.582 a euro 51.645» sono sostituite dalle  



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 seguenti: «con la multa da euro 5.000 a euro 55.000»;           d) all’articolo 600-quater, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni» e le parole: «non inferiore a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 5.000»;           e) all’articolo 600-septies, dopo il primo comma è inserito il seguente:       «Nel caso di condanna per i delitti di cui al primo comma, deve essere prescritto al condannato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso sono prescritte le relative modalità e possono essere imposti controlli e limitazioni»;           f) all’articolo 609-quater, dopo il secondo comma è inserito il seguente:       «Nell’ipotesi in cui il denunciato sia il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore, il giudice dispone che gli incontri tra il minore e il presunto abusante avvengano in maniera protetta, con la prescrizione di controlli e precise modalità»;           g) all’articolo 609-septies:           1) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;           2) al quarto comma, il numero 5) è abrogato;           h) all’articolo 609-nonies, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:       «3-bis) il divieto di dimora nell’ambito del luogo di residenza e di domicilio della vittima»;           i) all’articolo 609-decies, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti  



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 parole: «ed entrambe le autorità giudiziarie, sulla medesima notizia di reato, con riferimento alle specifiche competenze, procedono stabilendo un coordinamento dell’attività investigativa»;           l) dopo l’articolo 609-decies, all’interno della sezione II, è inserito il seguente:           «609-decies.1. – (Prescrizione). – I reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, in deroga alla normativa vigente, sono imprescrittibili». Art. 12.(Vincolo ai benefìci della liberazione anticipata, dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare e previsione dell’interdizione dai pubblici uffici).       1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la concessione dei benefìci della liberazione anticipata, dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare è possibile solo se il condannato si è sottoposto a terapia psicologica.
      2. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui all’articolo 28 del medesimo codice.
Art. 13.(Falsa denuncia).      1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, afferma falsamente essere avvenuto uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies  



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 del codice penale, ovvero simula le tracce di tali reati, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarli, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
      2. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, incolpa di uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale taluno sapendolo innocente, ovvero simula a carico dello stesso sospetto le tracce di tali reati, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata se dal fatto deriva una condanna per i reati di cui ai medesimi commi.
Art. 14.(Ammissibilità delle intercettazioni).      1. Dopo la lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente:           «f-ter) delitti previsti nel caso di adescamento di minorenni attraverso le reti telematiche e i mezzi di comunicazione anche elettronica, compresa la telefonia mobile». Capo IIINORME FINALIArt. 15.(Commissione parlamentare).      1. È istituita una Commissione parlamentare, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:           a) vigilare e indagare sul fenomeno dilagante della pedopornografia anche a mezzo internet;  



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           b) verificare le dimensioni reali di tale fenomeno;           c) individuare ogni forma di prevenzione possibile;           d) individuare più adeguate misure per contrastare il reato di pedofilia;           e) rafforzare le forme di intervento e di controllo in materia;           f) esprimere parere sugli atti governativi i cui contenuti siano volti a disciplinare o deregolamentare i settori dell’uso delle nuove tecnologie nei mezzi di comunicazione anche elettronica, della scuola, della famiglia, della salute, della sicurezza e più in generale dei settori di interesse per la lotta ed il contrasto dei reati contro i minori;           g) riferire ogni anno al Parlamento.       2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. Sulla base dei risultati dell’attività della Commissione, il Governo promuove ogni ulteriore iniziativa, anche nelle sedi competenti dell’Unione europea e delle Nazioni Unite, volta ad un maggiore ed efficace contrasto del fenomeno della pedofilia e della pedopornografia.
 

Pedofilia: proposta di legge 2941 presentata da IDV il 23 luglio 2007.Testo integrale

Pedofilia: proposta di legge 2941 presentata da IDV il 23 luglio 2007.Testo integrale

di Roberta Lerici

Siccome mi pare che il governo abbia presentato alcune proposte contro la pedofilia, ho deciso di pubblicare per esteso quella presentata dall’Italia dei Valori il 23 luglio 2007 e di cui alcune parti compaiono anche nelle proposte di legge Gasparri e Pagano. Dell’istituzione del reato di pedofilia culturale si parla  proprio in questa proposta di legge dell’IDV che giace in parlamento da un anno e mezzo. Io sono d’accordissimo nell’istituire questo reato, però sottolineo che è stata presentata come una novità assoluta la proposta di legge Pagano, mentre bastava un anno e mezzo fa appoggiare quella dell’IDV e oggi, quel reato sarebbe già presente nel codice penale.Probabilmente, già un anno e mezzo fa, le proposte dell’IDV venivano ignorate a prescindere. E ora passiamo alla proposta di legge Gasparri, della quale alcuni articoli erano già contenuti nella proposta IDV.

Concordo sull’inasprimento delle pene, sull’istituzione di un albo, o registro informatico, con i nomi dei condannati, anche con sentenza di primo grado, accessibile agli organi di polizia e poi notificato a scuole, asili e centri per la formazione e l’infanzia.Concordo sul divieto di patteggiamento, ma non concordo affatto sulla possibilità per un condannato per pedofilia, di tornare ad operare con i bambini dopo cinque anni. Trovo che un condannato in via definitiva per simili reati non debba in nessun caso tornare a lavorare tra i bambini, neppure se si si è sottoposto a psicoterapie o altri trattamenti. La proposta di legge IDV, infatti, prevedeva l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Non vedo perchè un insegnante, o un bidello debbano tornare tra i bambini dopo una condanna in via definitiva quando tutti sanno che la recidività è proprio una caratteristica dei pedofili. Fondamentali sono anche l’imprescrittibilità dei reati di pedofilia ed  anche il seguente articolo della proposta IDV: “ presso la procura della Repubblica di ogni capoluogo di regione, è istituito un ufficio di magistrati con competenza specifica ed esclusiva a trattare i reati di cui all’articolo 609-quater del codice penale, anche al fine di un miglior coordinamento degli uffici delle Forze di polizia che si occupano delle indagini.”
Io non sono una di quelle persone che difendono una proposta di legge solo perchè presentata dal proprio partito e che avversa le altre solo perchè provenienti da una diversa area politica. Non credo, infatti, che
la tutela dell’infanzia abbia colori politici. Spero, quindi, che gli onorevoli Gasparri e Pagano, vorranno integrare le loro proposte di legge inserendo gli articoli presenti nella proposta IDV, a mio avviso fondamentali per dare ai minori a scuola e in famiglia una tutela completa.

Gino Paoli: La canzone “Il pettirosso” e la Pedofilia Culturale | Il Blog di Roberta Lerici da Rignano Flaminio

connemara20pettirossoEcco parte del testo della canzone “IL Pettirosso” di Gino Paoli, che in queste ore sta suscitando tante polemiche: “Aveva gli occhi come un pettirosso/era una donna di undici anni e mezzo – recita il testo – si alzò la gonna per saltare il fosso/aveva addosso un vestitino rosso. Mentre passava in mezzo a quel giardino/di settant’anni incontrò un bambino/voleva ancora afferrare tutto/e non sapeva cos’é bello e cos’é brutto/e l’afferrò con cattiveria/lei si trovò le gambe in aria/lui che cercava cosa fare/c’era paura e c’era male”. Il testo prosegue così: “E il male lo afferrò proprio nel cuore/come succede con il primo amore/e lei allora lo prese tra le braccia/con le manine gli accarezzò la faccia/così per sempre si addormentò per riposare/come un bambino stanco di giocare”. Sono figlia di uno scrittore, a mia volta scrivo e ho vissuto nel mondo dello spettacolo sin da bambina. So benissimo cosa significa la libertà di esprimersi per un artista, so benissimo che non si può censurare, nè limitare la creatività degli artisti, siano essi grandi artisti o artisti mediocri. I giudizi sull’arte e la creatività altrui sono sempre soggettivi e non c’ è autorità che debba censurarla. In queste ore sono tante le polemiche suscitate dalla canzone di Gino Paoli “IL PETTIROSSO”,che secondo alcuni, racchiude un messaggio “pericoloso“. Questo aggettivo, però, non mi sembra  il più appropriato per dare un giudizio sul senso di questa canzone.

Pericolose“, caso mai, possono esserne le conseguenze. L’aggettivo più appropriato per definire il testo de “Il Pettirosso”, è “Falso“. Il concetto base è falso. La descrizione della scena orrenda delo stupro della bambina è vera, mentre la pietà che poi la bambina prova  per il suo violentatore è “falsa“. Nessuna bambina violentata proverebbe mai pietà per il suo violentatore, neppure se invece di essere un vecchio, fosse alto, giovane e con gli occhi azzurri. Il vecchio pedofilo che Paoli assolve, definendolo un “bambino“, è un essere malato e mostruoso che nel momento in cui interrompe la corsa della bambina, interrompe la sua infanzia, creandole problemi che si ripercuoteranno su tutta la sua vita affettiva di adulta. Quella bambina non sarà più la stessa e il ricordo del suo violentatore l’accompagnerà per sempre. Il voyeurismo che si avverte nella descrizione della bambina che si alza la gonna, le parole usate per dipingere il suo “salto del fosso“, sono poi la parte peggiore della canzone. La bambina è un oggetto sessuale, che suscita desiderio. Nel testo, poi, la piccola protagonista della storia non viene chiamata “bambina” ma “donna di 11 anni” che, amio avviso,  salta metaforicamente il “fosso“, per diventare “dopo lo stuproadulta. Una “donna di 11 anni” che ha fatto un regalo ad un vecchio che stava per morire e, alla fine, ne è contenta.

Ieri ai giornalisti Paoli ha  spiegato che la canzone parla di “umanità, una parola importante da capire. La scopre solo il bambino, che non ha sovrastrutture“. Ecco, dire che un bambino può provare UMANITA per un pedofilo, sottintende che il bambino è migliore perchè non ha sovrastrutture, mentre l‘adulto crea dei mostri, potrebbe essere inteso come un incoraggiamento ad approfittare dei bambini, perchè da loro si potrebbe essere perdonati, o forse addirittura tollerati.

Il mondo descritto da Paoli nella sua canzone è un mondo molto apprezzato dai pedofili, ma la nostra società e le nostre leggi, puniscono chi ha rapporti sessuali con i minori e, sinceramente, non so da quale ricerca Paoli abbia ricavato l’informazione che a 11 anni le bambine non rimarrebbero traumatizzate dall’essere violentate da un adulto.

In parlamento giace da due anni una proposta di legge contro la pedofilia dell‘Italia dei Valori. In questa proposta di legge è previsto anche il reato di pedofilia culturale. L’onorevole Alessandro Pagano del PDL ha presentato qualche mese fa una proposta di legge (appoggiata da parlamentari di quasi tutti gli schieramenti) che riprende il concetto  prevedendo l’istituzione del reato di “pedofilia culturale”. Ecco, se questa legge fosse già in vigore,   la canzone “Il pettirosso”, rientrerebbe, a mio avviso, in questa fattispecie di reato e sarebbe, quindi, censurabile.

 

Autore: Roberta Lerici/Responsabile Politiche Infanzia Idv/ 23 gennaio 2009/ Articolo riproducibile solo citando autore e link attivo.

Gino Paoli: La canzone “Il pettirosso” e la Pedofilia Culturale | Il Blog di Roberta Lerici da Rignano Flaminio.

praticare zazen

Il luogo

 

htdzazen01Per praticare zazen è necessario un luogo tranquillo dove potersi sedere indisturbati. Non dovrebbe essere né troppo buio né troppo luminoso, tiepido in inverno e fresco in estate. Il posto per la seduta deve essere pulito e in ordine.

 

Possibilmente, una statua di Manjushri Bodhisattva dovrebbe essere posta nella stanza. In mancanza di questa può andare bene qualsiasi statua o dipinto di un Buddha o di un Bodhisattva. Se possibile, ornare l’altare con un offerta di fiori ebruciare dell’incenso.

Come prepararsi

Evitare le sedute quando non si è dormito abbastanza o se si è particolarmente stanchi. Prima della seduta mangiare con moderazione ed evitare di bere alcolici.Lavarsi il viso e i piedi così da sentirsi rinfrescati.

Abbigliamento

Evitare di indossare vestiti sporchi o abiti eleganti e costosi. È anche consigliabile evitare abiti pesanti. Che l’abbigliamento sia comodo e pulito. In Giappone, nei monasteri zen non si portano le calze nello zendo.

Posizione dello zafu

htdzazen02Posizionare davanti a una parete un cuscino bene imbottito (zabuton) con sopra uno zafu. Sedersi con la base della colonna vertebrale al centro dello zafu di modo che la metà posteriore di questo resti vuota. Dopo avere incrociato le gambe, poggiare saldamente le ginocchia sullo zabuton.

Incrociare le gambe (1): posizione del loto completo (kekkafuza)

 

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Portare il piede destro sulla coscia sinistra e poi il piede sinistro sulla coscia destra. Incrociare le gambe in modo che le punte dei piedi e la parte esterna delle cosce formi un’unica linea.

 

Incrociare le gambe (2): posizione del mezzo loto (hankafuza)

 

htdzazen05Posizionare il piede sinistro sulla coscia destra. Quando si incrociano le gambe, le ginocchia e la base della colonna vertebrale dovrebbero formare un triangolo equilatero. Questi sono i tre punti che reggono il peso di tutto il corpo. Nella posizione kekkafuza, le gambe possono venire incrociate secondo l’ordine inverso e in hankafuza si può anche sollevare una gamba.

 

Seduta

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Poggiare saldamente le ginocchia sullo zabuton, raddrizzare la parte inferiore della schiena, spingere le natiche indietro e le anche in avanti. Raddrizzare la colonna vertebrale. Accostare il mento e allungare il collo come se si volesse raggiungere il soffitto. Le orecchie dovrebbero trovarsi in linea parallela alle spalle e il naso in linea con l’ombelico. Dopo avere raddrizzato la schiena, rilassare le spalle, la schiena e l’addome, senza cambiare la postura. Mantenere la seduta diritta, senza piegarsi né destra né a sinistra, né in avanti né indietro.

 

Mudra cosmico (Hokkaijoin)

htdzazen08Portare la mano destra, palma verso l’alto, sul piede sinistro e la mano sinistra, sempre palma verso l’alto, sulla palma destra. Le dita dovrebbero sfiorarsi appena con la punta. Questa posizione è chiamata hokkai-join (mudra cosmico). Portare la punta dei pollici davanti all’ombelico e staccare leggermente le braccia dal corpo.

 

La bocca

htdzazen09Tenere la bocca chiusa, con la lingua contro il palato, dietro ai denti.

 

Gli occhi

htdzazen10Tenere gli occhi leggermente aperti, guardando un punto verso il basso, con un’angolazione di circa 45 gradi. Senza concentrarsi su un punto particolare, lasciare che ogni cosa trovi posto nell’area visiva. Se si tengono gli occhi chiusi si rischia maggiormente di addormentarsi o di sognare ad occhi aperti.

 

 

Espirare completamente e poi inspirare (Kanki-issoku)

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Espirare ed inspirare profondamente e con calma. Aprire leggermente la bocca ed espirare in maniera dolce e lenta. Per espirare tutta l’aria dai polmoni, fare partire l’espirazione dall’addome. Chiudere perciò la bocca e continuare con una respirazione nasale normale.Questo è ciò che viene chiamato kanki-issoku.

 

Fare oscillare il corpo

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Portare le mani, con le palme verso l’alto, sulle ginocchia e fare oscillare la parte superiore del corpo da sinistra verso destra per alcune volte. Senza muovere le anche, muovere il tronco come se fosse un bastone che pende prima da una parte e poi dall’altra. In questo modo si allungheranno i muscoli dei fianchi. Si può anche oscillare in avanti e indietro. Inizialmente questo movimento dovrebbe essere ampio e diminuire man mano fino a cessare completamente con il corpo al centro in posizione diritta. Formare ancora una volta l’hokkai-join con le mani e mantenere una posizione retta e immobile.

 

Respirazione addominale

Durante le sedute zazen la respirazione deve essere nasale e tranquilla. Non tentare di controllare il respiro. Lasciare che il ritmo sia naturale, in modo da dimenticare di stare respirando. Lasciare che i respiri lunghi siano lunghi e quelli brevi siano brevi. Non respirare rumorosamente.

Consapevolezza (Kakusoku)

Non concentrarsi su nessun oggetto in particolare né controllare i pensieri. La mente acquisterà la calma in modo naturale una volta che la postura giusta verrà mantenuta e la respirazione si sarà stabilizzata. Quando vari pensieri vengono alla mente, non lasciarsi catturare né tanto meno combatterli. Non inseguirli, né fuggirli. Lasciare semplicemente i pensieri scorrere liberi, permettendo loro di andare e venire a piacimento. La cosa essenziale nella pratica zazen è il risveglio (kakusoku) dalla distrazione e dal torpore e tornare nella posizione corretta momento per momento.

Come alzarsi dopo la seduta

Terminata la seduta zazen, fare un inchino in gassho, portare le mani, con le palme verso l’alto, sulle cosce, oscillare il corpo alcune volte, all’inizio leggermente e poi più intensamente. Fare un respiro profondo. Disincrociare le gambe. Muoversi lentamente, specialmente se le gambe sono intorpidite. Non alzarsi in piedi di colpo.

Kinhin

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htdzazen17Durante il kinhin (“camminata in fila”), camminare in senso orario lungo la stanza tenendo le mani in posizione shashu. Dai fianchi in su, la posizione dovrebbe essere la stessa dello zazen. Compiere il primo passo con il piede destro. Avanzare di mezzo passo ad ogni respirazione (un’espirazione e un’inspirazione).

Camminare lentamente e dolcemente, come se si fosse fermi. Non trascinare i piedi né fare rumore. Camminare in avanti e compiere le eventuali svolte sempre da destra. Terminato il kinhin, fermarsi e fare un inchino. Quindi camminare a passo normale lungo la stanza fino al proprio posto.

 

Seduta su una sedia

htdzazen18Nel caso in cui ci si sieda su una sedia, sedersi come se fosse uno zafu. Non sporgersi indietro. Utilizzare un cuscino quadrato di supporto sulla sedia e/o sotto i piedi in modo da raggiungere una posizione diritta e comoda. Tenere le mani in grembo nella posizione del mudra cosmico (hokkai-join).

 

Altre posizioni (1): seiza

Questa è una variante del modo tradizionale asiatico di sedersi. Permette di formare un triangolo con le ginocchia e la base della colonna vertebrale, ma il baricentro è posto un poco più in alto rispetto alla posizione del loto o del mezzo loto. Seduti su un panchetto per seiza, con le gambe piegate al di sotto di esso, poggiare saldamente le ginocchia sullo zabuton. Ci si può anche aiutare sedendo su uno zafu invece che su un panchetto.

Altre posizioni (2): seduta birmana

In caso non sia possibile sedersi nella posizione del loto o del mezzo loto, il modo di sedersi birmano, con le gambe incrociate, garantisce buona stabilità anche per lo zazen. Per questa posizione, sedersi su uno zafu nella maniera solita. La gamba sinistra viene piegata all’esterno di quella destra, appoggiata al pavimento. L’ordine con cui incrociare le gambe può variare.

[Note]

Riguardo alla respirazione durante la pratica zazen, Dogen Zenji afferma in Eihei-koroku (Raccolta di discorsi e poemi), vol. 5: “Nel nostro zazen è di primaria importanza sedersi con una corretta postura. Poi, regolare la respirazione ed entrare in uno stato di quiete. La scuola Teravada prevede due elementari modi (di pratica per i principianti): una è contare i respiri, l’altra contemplare l’impurità (del corpo). In altre parole, un praticante Teravada regola la propria respirazione contando i respiri. La pratica dei buddha del passato, tuttavia, è completamente diversa da queste. Un antico maestro disse che è meglio diventare una scaltra volpe piuttosto che seguire la via Teravada.verso l’autocontrollo.” Due delle scuola Hinayana (seguite) in Giappone oggi sono la Shibunritsu (Scuola dei precetti) e la Kusha (fondata sull’Abhidharma-kosa).

Esiste anche il metodo Mahayana per regolare la respirazione, consistente nella consapevolezza della lunghezza di ogni respiro, lungo e breve. Il respiro, nonostante l’espirazione e l’inspirazione siano diverse, raggiunge e parte dal tanden. Quando si respira con l’addome, è più facile rendersi consapevoli della transitorietà (della vita) e armonizzare la mente.

Cosa sono i sutra?

Il buddismo è una religione basata sugli insegnamenti di Buddha. Per questo motivo, le parole pronunciate da Shakyamuni Buddha hanno autorità assoluta e i sutra sono raccolte dei suoi sermoni. “Sutra” è una parola sanscrita che si riferiva, nel bramanesimo, a quelle scritture sacre in cui venivano riportati tutti i tipi di insegnamenti e norme. Questa parola non viene utilizzata solo nel buddismo e originariamente significava “linea”, o “filo”.

Dopo la morte di Shakyamuni Buddha, i suoi insegnamenti si sono tramandati di persona in persona grazie ai suoi discepoli. Questi, tuttavia, preoccupati delle graduali variazioni, si riunirono in consiglio per raccogliere e organizzare la parola di Buddha.

Durante questo consiglio, Mahakashapa (il successore di Buddha) assunse un ruolo dominante. I sutra furono corretti in base al ricordo di Ananda, che aveva la memoria migliore tra i grandi discepoli, e i precetti furono corretti in base al ricordo di Upali, che si narra fosse il migliore nella pratica dei precetti. Questi documenti furono redatti da un gran numero di discepoli, che furono così in grado di controllare, verificare e approvare gli insegnamenti ritenuti di Buddha.

Infine, vennero creati studi e commenti su sutra e precetti denominati “sastra”. Il termine unico assegnato a questi tre elementi (sutra, precetti e sastra) è “Tripitaka” o “tre cestini”, ovvero contenitori.

In un secondo momento, la letteratura buddista diventò molto vasta e, per questo motivo, fu chiamata “Grande canone buddista”.

Sutra fondamentali

Shobogenzo (L’occhio e il tesoro della vera legge)

Lo Shobogenzo è una raccolta di insegnamenti di Dogen Zenji pronunciati tra l’agosto del 1231 e il gennaio del 1253. Come indica il titolo stesso, questo libro copre completamente il punto principale (occhio) del Vero Dharma ereditato dai partiarchi successori di Shakyamuni Buddha.

La maggior parte dei contenuti del libro comprende insegnamenti sofisticati che esprimono, nella lingua unica di Dogen Zenji, la sua mente profondamente illuminata. Perfino nei tempi moderni è descritto come il testo più importante sul pensiero religioso prodotto in Giappone.

La versione più comune dello Shobogenzo include 95 capitoli. Tuttavia, questa edizione è stata prodotta nel 1690 dai discendenti nel Dharma di Dogen in base all’idea che in origine Dogen Zenji avesse voluto includere 100 capitoli.

Dogen Zenji ha curato personalmente due edizioni dello Shobogenzo: una con 75 capitoli e una versione successiva con 12 capitoli. Sembra che la sua intenzione fosse di organizzare sistematicamente queste edizioni e di includere altri capitoli. Tuttavia, morì prima di completare il progetto. Per questo motivo, sono sopravvissute fino ai giorni nostri diverse edizioni dello Shobogenzo, comprese versioni con 60 e 28 capitoli.

Denkoroku (Trasmissione della luce)

Il Denkoroku è un libro di insegnamenti che Keizan Zenji donò ai monaci del tempio Daijoji a cominciare dal gennaio 1300. Distribuì questi insegnamenti ricevuti dal suo maestro, Gikai Zenji. Gli insegnamenti furono in seguito raccolti sotto forma di libro da un sacerdote vicino a Keizan Zenji. Poiché questo è un documento degli insegnamenti da lui impartiti, non fu lui a scriverlo.

Il Dharma buddista dello zazen originato con Shakyamuni Buddha fu trasmesso attraverso India, Cina e Giappone da 53 antenati fino a Keizan Zenji. Il Denkoroku è una raccolta di insegnamenti nei quali Keizan Zenji racconta in che modo questo Dharma viene comunicato correttamente. Ogni capitolo è relativo a uno degli antenati in questo lignaggio, e ne vengono raccontate le biografie, il tema principale del loro risveglio alla Via e le condizioni che ne hanno determinato il risveglio. Tutto ciò è unito ai commenti, alle ammonizioni ai monaci e a un verso conclusivo di Keizan Zenji.

Il libro si basa sugli insegnamenti di Dogen Zenji e, poiché traccia fatti storici relativi ai 53 antenati che hanno tramandato l’insegnamento Zen Soto, è considerato insieme allo Shobogenzo uno dei libri più rappresentativi della Scuola Soto.

Sutra per uso quotidiano

Shushogi (Il significato della pratica e della verifica)

Lo Shushogi è costituito principalmente da citazioni tratte direttamente dallo Shobogenzo. Nel periodo Meiji era consuetudine che tutte le sette buddiste promuovessero le proprie dottrine di fede adattandosi ai tempi. Nella Scuola Soto fu formato un comitato al quale parteciparono molti sacerdoti e credenti.

Uno di loro, un laico di nome Ouchi Seiran (1845-1918), ebbe un ruolo centrale nel raccogliere un lavoro, intitolato Tojo Zaike Shushogi, pubblicato da questo comitato. La Scuola Soto riteneva che questo fosse materiale eccellente per l’insegnamento ai laici e chiese a Takiya Takushu Zenji del tempio Eiheiji e ad Azegami Baisen Zenji del Sojiji di controllare i contenuti del lavoro. Il 1° dicembre 1890, il lavoro fu distribuito con il nome di Soto Kyokai Shushogi. Questo è il documento che oggi conosciamo come Shushogi.

Le dottrine della Scuola Soto formano un insegnamento che sostiene il vero Dharma buddista tramandato correttamente da Shakyamuni Buddha attraverso diverse generazioni di sacerdoti, shikantaza (quietamente seduti senza fare nulla) e il concetto secondo il quale “la mente stessa è Buddha”.

Lo Shushogi ci insegna come praticare questo insegnamento attentamente nella vita quotidiana e come elevare la nostra vita di fede.

Hannya Shingyo (Sutra del cuore della grande sapienza profonda)

Il Sutra del cuore è una raccolta dell’essenza dell’imponente Sutra della grande saggezza, di 600 volumi. In soli 262 caratteri cinesi, vengono delineati in modo coinciso il pensiero profondo del buddismo e gli attributi della grande compassione alla base della pratica religiosa. Questo sutra viene cantato da quasi tutti i gruppi buddisti in Giappone.

Precedentemente conosciuto come Maka Hannya Haramitta Shingyo, espone l’essenza della “perfezione della grande saggezza”. All’interno del sutra viene espresso in modo coinciso il concetto di “vuoto”, l’insegnamento centrale del Sutra della grande saggezza.
L’idea di vuoto non significa che non esiste niente o che tutto è nullo o inesistente. Questa parola include piuttosto il significato filosofico che all’interno delle cose non esiste una sostanza fissa. Pertanto, il significato delle parole “la forma è vuoto, il vuoto è la forma” è che le forme (tutti gli oggetti visibili dall’occhio umano) sono vuote (non vi è niente che non cambi eternamente) e il vuoto (le cose che cambiano, compaiono e scompaiono) è la forma (il mondo degli oggetti).

Sembra che esistano otto traduzioni diverse di questo sutra. Tra queste, le due più conosciute sono quelle di Kumarajiva e Genjo. La traduzione di Genjo è quella maggiormente utilizzata per il canto e ora è la versione alla quale in genere si fa riferimento come “Sutra del cuore della grande sapienza profonda”, l’Hannya Shingyo.